APPUNTI: IL TANTO ATTESO REGOLAMENTO ENAC mezzi aerei a pilotaggio remoto 2019 Edizione 3 è arrivato

ENAC MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO ED 3 2019
http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Nov/Regolamento_Mezzi_Aerei_a_Pilotaggio_Remoto_Ed_3_11112019.pdf

SITO D-FLIGHT
https://www.d-flight.it/web-app/

CIRCOLARE ATM-09
http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Mag/Circolare%20ATM-09.pdf

EASA European Authority Safety Aviations
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas

AGGIORNAMENTO ENAC Dicembre 2019 in attesa delle prossime nuove regole AESA giugno 2020
Nel frattempo l’ENAC per garantire la libera circolazione dei droni all’interno dell’Italia, ha sviluppato nuove regole.
L’approccio adottato è quello di applicare la prima fase del passaggio alle nuove regole richieste dell’AESA. (regole transitorie)

Le nuove norme italiane ( seppur transitorie ) assicurano che gli operatori di droni, sia ricreativi che professionali, abbiano una chiara comprensione di ciò che è permesso o meno.

Copriranno ogni tipo di operazione da quelli che non richiedono un’autorizzazione preventiva, a quelli che coinvolgono aeromobili e operatori certificati, nonché i requisiti minimi di addestramento  del pilota.

andandolo a leggere , troveremo
La prima grande differenza….
Sezione VII – Aeromodelli  … è rimasta ma con un tragico cambiamento per chi non è un aeromodellista
aggiungendo questa dicitura  sulla definizione di aeromodello
“impiegato esclusivamente nell’ambito di organizzazioni legalmente riconosciute.”..
si esclude l’uso del drone come aeromodellista da qualsiasi altro utilizzo al di fuori di tali organizzazioni …

e quindi come vedremo … sia a livello ludico che professionale il drone … chiamato APR (Aeromobile Pilota Remoto )
sarà regolato da tutti gli altri punti di questo nuovo regolamento transitorio …

infatti troveremo …

– qualche differenza eclatante ( ma preannucciata ) come ufficialità del sito d-flight https://www.d-flight.it/web-app/
finalmente da adesso in poi basterà collegarsi al sito per vedere e verificare le aree idonee al volo , le restrizioni e i divieti semplificando di molto la lettura delle carte aeronautiche che una volta venivano reperite attraverso l’iscrizione gratuita sul sito ENAV

USO LUDICO , ( NON SPECIALIZZATO E NON CRITICO ) per hobby POTRÁ ESSERE EFFETTUATO NELLE ZONE REGOLAMENTATE CTR E ATZ
rispettando le limitazioni del presente regolamento e circolare ATM …. questa è una grande notizia
perchè prima come aeromodelli era severamente vietato ATZ e CTR … cioè quasi dapertutto in Italia …

– non si trova (per ora) nessun riferimento alla visita medica …quindi sembrerebbe non è più obbligatoria

assicurazione obbligatoria per tutti ... hobby , ludico , sportivo , professionale (vedi Art. 32) dove la polizza assicurativa per uso ludico ( non specializzato e operazione non critica ) dovrebbe essere più economica rispetto a quella stipulata per uso specializzato (titolo oneroso)

molte deludenti ri-conferme del vecchio regolamento  come l’inaspettata ma purtroppo ancora presente distinzione tra uso ludico e oneroso ….
appunto suddiviso in non specializzato (ricreativo /ludico /hobby) e specializzato ( titolo oneroso/ professionale )

– un corso obbligatorio e relativo esame tutto online , per chi usa il drone per scopo ludico , (ma no per i droni sotto i 250g tipo Mavic Mini o Tello )

(di cui all’articolo 8 comma 1, dal 1° marzo al 1° luglio 2020. + vedi art 37 norme transitorie )
 – e ancora confermato il corso ed esame presso le scuole riconosciute ENAC per chi usa il drone per scopi professionali
(leggere attentamente art 37 norme transitorie per capire quando , in che data è obbligatorio fare gli esami  )
grande novità !!!!  è consentito il volo VLOS notturno , e per le specializzate anche  il volo EVLOS e addiritura BVLOS diurno
SEZIONE II ART. 8 comma 6 bisognerà avere un dispositivo di identificazione , ma allo stesso tempo non sarà richiesto il trasponder
(vedi Art 8 comma 5 + Art. 27 …. A far data dal 1 luglio 2020 gli APR di massa uguale o maggiore di 250 g )

(Speriamo che la nuova app per smartphone DJI sia legalmente accettata per questo utilizzo in UE)

rimane la responsabilità della messa in sicurezza dei mezzi aerei e la verifica delll’esistenza di eventuali disposizioni emanate dalla Autorità di Pubblica Sicurezza per le aree interessate dalle operazioni.
(restrizioni locali emesse  da altro tipo di autorità , temporanee o permanenti che forse non sono sul sito d-flight …
tipo quella emessa nel comune di Roma per motivi di ordine pubblico , no fly zone etc …. )

(vedi Art. 33 Security)

OBBLIGATORIO …
– Rispetto reciproco e senso di responsabilità ”
see and avoid in tutti i casi, è obbligatorio dare priorità a tutti gli altri veicoli aerei, evitando interferenze e, se necessario, atterrando con il drone, lasciando lo spazio aereo libero per tutti gli altri veivoli.
è sempre vietato sorvolare assembramenti di persone, per processioni, eventi sportivi o forme di intrattenimento o comunque aree in cui si verificano concentrazioni insolite di persone.
“Privacy” chiedi il permesso di scattare foto di persone, proprietà, cose da filmare (a nessuno piace essere spiato dal cielo)
NON sorvolare MAI parchi e riserve naturali (è necessario il permesso dell’ ente specifico che lo gestisce)
NON sorvolare MAI sopra o vicino alle carceri (permesso aggiuntivo da ottenere anche dal ministero della giustizia… )
MAI sorvolare o avvicinarsi a strutture militari (in questo caso è richiesta l’autorizzazione del ministero della difesa…)

MAI volare in città (necessita dell’autorizzazione dell’autorità comunale)….
precisazione : per le città e per chi ne fa uso professionale (specializzato a titolo oneroso)  rimangono alcune facilitazioni per i 300g riconosciuti da ENAC inoffensivi art 12 comma 5
dove tutte le operazioni sono considerate NON CRITICHE  …
ma controlla sempre eventuali restrizioni temporane o permanenti emesse per motivi di  pubblica sicurezza (vedi Art. 33 Security)

ART. 9

– una distanza di sicurezza orizzontale di almeno 150 m dalle aree congestionate,
e almeno 50 m da persone che non sono sotto il controllo diretto del pilota di un veicolo aereo senza pilota (Drone)

SEZIONE V Regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo Art. 24
Visual Line of Sight (VLOS): operazioni condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni

altezza non superiore a 120 m (400 piedi) AGL (AGL =altezza dal suolo) , e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 500 m dalla posizione dell’operatore APR; (vedi ATM-09 Articolo 6 )

ad eccezione di quanto indicato nelle seguenti aree (più ristrette e limitate ma finalmente accessibili a chi usa il drone per uso ricreativo )
Sulle aree del parco aeroportuale, in prossimità degli aeroporti (compresi gli aeroporti) e gli eliporti / eliporti, all’interno dell’ATZ e del CTR,
ove presenti, devono essere applicate le procedure pubblicate da ENAC nelle apposite circolari delle serie ATM.
Informazioni sulle aree sopra menzionate sono comunque disponibili sul sito web di D-Flight

CIRCOLARE ATM-09
sulla circolare ATM09 troviamo :  ( LINK http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Mag/Circolare%20ATM-09.pdf )

ATM-09 Disposizioni generali art 6
Le operazioni in VLOS/EVLOS degli APR con massa operativa al decollo minore di 25 kg sono consentite senza riserva di spazio aereo se condotte:
a)  al di fuori degli spazi aerei controllati, ad esclusione delle aree nelle vicinanze degli aeroporti indicate al successivo punto b),
fino ad un’altezza massima di 120 m (400 ft) AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 500 m dalla posizione dell’operatore APR;

b)  nelle vicinanze degli aeroporti (inclusi eliporti e avio-eli-idrosuperfici autorizzate), all’interno dell’ATZ e del CTR, laddove presenti, in accordo ai criteri stabiliti al successivo capitolo 7.

7.4  Le altezze massime indicate possono essere aumentate fino all’altezza del più alto ostacolo/infrastruttura presente entro un raggio di 50 m dalla posizione dell’APR.

Inoltre, nel caso di piste o aeroporti attigui va tenuto conto, in caso di sovrapposizione delle aree , del criterio più restrittivo.

ALLEGATO “A” – CRITERI PER LE OPERAZIONI NELLE VICINANZE DEGLI AEROPORTI
Mappe esemplificative possibili scenari  ( che sono riportate anche nel sito d-flight con stessa colorazione e codifica
zona ROSSA divieto di sorvolo – Zona Arancione altezza massima 25m -zona Gialla altezza massima 45m
Zona celeste CTR 60metri (AGL) massimo  di altezza
120 metri di altezza massima (AGL)  per tutte le altre zone non regolamentate

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Questo post vuole essere di aiuto per chi vuole capire meglio il regolamento transitorio  ENAC 2019 …
seppur preso dal regolamento stesso , questo post  rimane soltanto un testo scritto senza nessuna validità giuridica e ufficialità riconosciuta, è comunque sempre consigliabile avere una buona pianificazione del volo , effettuare un doppio controllo ( check list del drone ) prima di volare accertarsi delle disposizioni e divieti o facilitazioni come pure delle condizioni meteorologiche per l’area interessata alla nostra missione …

link di riferimento

ENAC MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO ED 3 2019
http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Nov/Regolamento_Mezzi_Aerei_a_Pilotaggio_Remoto_Ed_3_11112019.pdf

airbutterflydrone.com

SITO D-FLIGHT
https://www.d-flight.it/web-app/

CIRCOLARE ATM-09
http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Mag/Circolare%20ATM-09.pdf

EASA European Authority Safety Aviations
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas
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Per meglio interpretare il regolamento ENAC , come sempre bisognerà partire dalla sua suddivisione in sezioni
http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Nov/Regolamento_Mezzi_Aerei_a_Pilotaggio_Remoto_Ed_3_11112019.pdf

Sezione I – Generalità

 

Art. 1 Premessa
I Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto impiegati sia per uso professionale che ricreativo, sono assoggettati alle previsioni del Codice della Navigazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
Art. 2 Applicabilità
comma 3 –   Non sono assoggettati alle previsioni del presente Regolamento:
a)  i SAPR di Stato di cui agli articoli 744, 746 e 748 del Codice della Navigazione;
b) i SAPR che svolgono attività in spazio chiuso (spazio indoor), a meno di quanto previsto all’art. 10, comma 9 del presente Regolamento;
c)  i SAPR costituiti da palloni utilizzati per osservazioni scientifiche o da palloni frenati:
d)  aeromobili giocattolo.
Art. 3 Scopo ( riepilogo dello scopo delle varie sezioni )
Art. 4 Fonti normative (elenco riferimenti normativi )
Art. 5 Definizioni e Acronimi (stessi acronomimi utilizzati fino ad oggi con qualche aggiunta VEDERE IL REGOLAMENTO )
tra cui troviamo
D-Flight: portale dedicato agli operatori SAPR per la fornitura dei servizi di registrazione, geo-consapevolezza, identificazione a distanza e pubblicazione delle informazioni sulle zone geografiche.
Operazioni non Specializzate: per lo scopo di questo Regolamento si intendono le attività ricreative effettuate con SAPR a scopo ludico o sportivo da parte di persona non configurabile come aeromodellista e in possesso dei requisiti del presente Regolamento.
Operazioni Specializzate: per lo scopo di questo Regolamento si intendono le attività che prevedono l’effettuazione, con un SAPR, di un servizio a titolo oneroso o meno, quale ad esempio: riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici, sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, addestramento.
SORA: Specific Operations Risk Assessment + JARUS Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems
linea guida, sviluppata dal Working Group 6 del JARUS, che definisce una metodologia di valutazione del rischio per stabilire che un’operazione con APR possa essere condotta con un adeguato livello di sicurezza. Il documento è reperibile al seguente link: http://jarus-rpas.org/publications
Art. 6 Classificazione degli APR
In buona sostanza sono suddivisi in due categorie
a)  Mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg;
b)  Mezzi aerei di massa operativa al decollo uguale o maggiore di 25 kg
Art. 7 Impiego dei SAPR
riassumendo molto i concetti espressi in questo articolo …
bisognerà
– rispettare ed essere conformi a questo regolamento
– i SAPR potranno essere impegnati per le seguenti 3 opzioni
– operazioni specializzate in scenari critici e non critici , attività ricerca e sviluppo , attivita non specializzate scenari non critici
– Nel caso di operazioni specializzate per conto terzi, deve essere stipulato un accordo tra l’operatore del SAPR e il committente
– Le operazioni si distinguono in: VLOS, EVLOS e BVLOS. ( anche qui grande novità dove è consentito il volo EVLOS e addiritura BVLOS )
– II trasporto di merci pericolose deve essere autorizzato dall’ENAC.
Durante il volo, il pilota remoto deve
a)  astenersi dallo svolgere i propri compiti sotto l’effetto di sostanze psicoattive o di alcolici o qualora non sia in grado di svolgerli PER ALTRE CAUSE
b)  quando l’APR è operato in VLOS, effettuare una scansione visiva completa dello spazio aereo circostante l’aeromobile senza equipaggio, al fine di prevenire qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio.
Il pilota remoto deve interrompere il volo se l’operazione rappresenta un rischio per altri aeromobili, persone, animali, ambiente o proprietà;
c)  deve rispettare le limitazioni nell’utilizzo dello spazio aereo stabilite dall’ENAC e disponibili nel sito D-Flight;
d)  deve operare il SAPR in accordo ai termini previsti dalle pertinenti autorizzazioni o dichiarazioni e utilizzarlo conformemente al manuale d’uso fornito dal fabbricante, comprese le eventuali limitazioni applicabili;
e)  deve rispettare le procedure definite dall’operatore.

 

I piloti remoti e gli operatori SAPR non devono effettuare il volo in prossimità o all’interno di zone in cui siano in atto interventi in risposta a una situazione di emergenza.

 

Sezione II – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg

 

Art. 8 Requisiti generali per l’impiego dei SAPR
riassumendo molto molto molto ….
come vedremo … TUTTI gli operatori impegnati per uso professionale indipendentemente dal peso … ( Mavic Mini incluso … come pure Tello … se usati a scopo di lucro )
e TUTTI gli operatori proprietari di droni massa uguale o superiore a 250g PER SCOPO LUDICO ( hobby)
– obbligo registrazione sul sito d-flight con relativo codice QR identificativo e attestato di competenza
secondo i requisiti di cui al successivo articolo 20 e le disposizioni di cui all’articolo 37.

 

art 37 norme transitorie
non specializzato uso ludico hobbistico
dal 1 luglio 2020 registrazione e QR obbligatorio … dal 1° marzo al 1° luglio 2020. l’obbligo di conseguimento dell’attestato di competenza)

 

specializzato uso professionale a scopo di lucro
dal 1 marzo uso professionale obbligo registrazione e QR code mentre per corso e relativo esame fare attenzione art 37 per capire bene le date che si differenziano a seconda dei casi )

 

dal primo luglio 2020 obbligo per tutti i droni (SOPRA I 249g) , dispositivo eletronico di identificazione che trasmette in tempo reale in chiaro ID drone e telemetria
(speriamo la recente proposta dji sia valida e accettata da ENAC ) comunque leggere art 27 dove ai SAPR NON è richiesto il transponder
VLOS volo notturno … dotati di luci … ( quindi si potrà volare dopo il tramonto e prima dell’alba … ) finalmente notturno …
– giobbotto alta visibilità obligatorio per operazioni critiche ( quindi ne deduco, professionale a scopo di lucro ) ” pilota APR ” …
Art. 9 Operazioni non critiche
Non critiche … quindi le attività recreative , per uso ludico ( hobby)
come possiamo vedere , abbiamo
– sempre il volo in VLOS ( visual line of sign ) volo a vista
– mai assembramenti di persone
– no agglomerati urbani  eccetto art 12. ( 300g il trecentino rimane escluso perche considerato inoffensivo una volta fatto riconoscere da ENAC come tale )
– mai infrastrutture sensibili
– mantenere distanze di sicurezza ( 150m aree congestionate e comunue 50m dalle persone )
– e se il drone pesa più di 249g … come detto… registrazione obbligatoria sul sito d-flight

 

poi ci sono queste disposizioni … un po discutibili , perchè se stiamo parlando di operazioni non critiche …
non dovrebbe essere richiesto quanto segue … per il fatto che comunque non stiamo sorvolando nessuno perchè vietato / escluso
– sviluppare procedure operative
– designare il pilota in possesso dei requisiti necessari per il tipo di operazione
– assicurare che il pilota e tutte le persone coinvolte siano a conoscenza del manuale e le procedure , delle restrizioni e dei rischi connessi …
ma come … non stavamo parlando di operazioni non critiche effettuate a minimo 50m da persone e 150 da strutture ?

 

L’operatore deve possedere e mantenere aggiornata la documentazione

Art.10 Operazioni critiche (pilota con attestato professionale )
qui … parliamo esclusivamente di piloti in possesso di attestato e quindi che abbia effettuato un corso e superato un esame presso un centro di addestramento tale da spiegarci (loro a noi ) meglio tutto quello che è previsto nei segueti punti …

 

per le operazioni critiche , apparte l’attestato , per volare in VLOS bisognerà richiedere autorizzazione ad ENAC almeno che , come prima ricadano negli scenari standard , dove bastera presentare la dichiarazione di rispondenza direttamente al sito d-flight le altre che non sono incluse nei scenari standard … direttamente a ENAC
se non diversamente prescritto nei scenari standard il drone dovrà essere dotato del terminatore di volo
– poi abbiamo analisi del rischio basata sul documento riportato sopra emesso dal JARUS. … ( da studiare !!!)
(comma 8 ) rimane per tutti la regola  che In ogni caso è proibito Il sorvolo di assembramenti di persone … anche in spazi chiusi …

 

Art.11 Autorizzazione e dichiarazione (riassumendo i più significativi )
– come il precedente articolo 10 , bisogna richiedere autorizzazione a ENAC , attraverso una specifica domanda
usufruendo anche dei scenari standard per semplificare la procedura e il loro ottenimento
– L’operatore deve disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata ( con piccola parentesi art 12 pilota e operatore stessa persona )
– dotarsi di un manuale delle operazioni che definisca le procedure necessarie per gestire le attività di volo e la manutenzione dei sistemi.
– Il manuale include le modalità con cui l’operatore effettua l’analisi del rischio associato alle operazioni e la gestione delle relative mitigazioni.
– L’operatore, ha l’obbligo di registrare e conservare i dati relativi alle attività svolte, incluse le valutazioni di rischio ad esse associate.

 

Art.12 Operazioni con APR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg
qui ancora di più , interessa la stragrande maggioranza di utilizzatori droni DJI … dalla serie  Phantom alla serie Mavic oppure Spark
APR minore o uguale a 2 kg … sono considerate non critiche per tutti gli scenari quando ENAC o sogetto autorizzato accerti che abbiano caratteristiche di inoffensività …
– sempre vietato il sorvolo di assembramenti e cortei
– APR deve essere pilotato da persone in possesso di un Attestato
– nel caso in cui il pilota è anche l’operatore , non sono richiesti i requisiti organizzativi ma il pilota oltre ad assicurare la corretta conduzione del mezzo , dovrà garantirne la   manutenzione prevista …
I TRECENTINI … RIMANGONO VIVI
Le operazioni condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi.

 

MA Il pilota deve conseguire l’Attestato,  entro il 1° luglio 2020.

 

Art.13 Certificazione di progetto
certificato di progetto , dovrebbe essere relativo soltanto a chi intende costruire SAPR (droni ) in serie in Italia e quindi riconosciuti da ENAC …
ma il comma 4 riporta :
Ai fini dell’impiego per operazioni critiche, ogni SAPR in possesso di un certificato di progetto,deve essere accompagnato da un certificato di conformità emesso dal costruttore che attesta la rispondenza alla configurazione identificata nel relativo certificato di progetto.

 

Sezione III – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo maggiore o uguale a 25 kg
quasi tutti noi utenti DJI … dovremmo scamparcela … ( ma no un  agrario utilizzatore di un AGRAS O SIMILARI  NO)
Art. 14 Registrazione e identificazione
Art. 15 Aeronavigabilità
Art. 16 Certificato Acustico
Art. 17 Autorizzazione dell’operatore
Art. 18 Organizzazione dell’operatore
Art. 19 Manutenzione del SAPR

 

Sezione IV – Disposizioni per il pilotaggio degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto
Art. 20 Pilota di APR
– Pilota obbligatorio riconoscimento di competenza ( non obbligatorio uso ludico drone sotto i 250g)
– età minima 16 anni
– attestato da pilota APR è rilasciato da ENAC o sogetti autorizzati ( art 21 , 23 , 37)
– attestato operazioni critiche , obbligo registrazione attività sul logbook personale
Art. 21 Attestato di Pilota di APR (Operazioni non Critiche)
– massa minore di 25kg volo VLOS operazioni NON CRITICHE corso ONLINE ESAME ONLINE
– mediante il completamento di apposito corso di formazione online pubblicato dall’ENAC
– Deve superare un esame online  composto da almeno 40 domande a risposta multipla.
– validità 5 anni

 

Art. 22 Attestato di Pilota di APR (Operazioni Critiche)
attestato operazioni non critiche + il completamento di un apposito corso di formazione presso un Centro di Addestramento APR autorizzato sulle seguenti materie:
– Meteorologia
–  Prestazioni di volo e pianificazione
–  Mitigazioni tecnico-operative e gestione del rischio
esame teorico addizionale di almeno 30 domande a risposta multipla
Il completamento di un apposito corso di addestramento pratico in :
scenari addestrativi (Standard e/o Non-Standard) al termine del quale il Pilota sostiene uno skill test con un Esaminatore APR.
minore di 25 kg per Operazioni Critiche in condizioni BVLOS/EVLOS
Attestato di Pilota di APR per Operazioni Critiche +
il completamento di un apposito corso di formazione presso un Centro di Addestramento APR autorizzato al fine di verificare il possesso delle seguenti competenze:
1-  capacità di applicare le procedure operative (normali, di emergenza, di pianificazione, pre-volo e post-volo) per un volo BVLOS
2-  conoscenza di base delle comunicazioni aeronautiche
3-  capacità di gestione del profilo di volo del SAPR in modalità automatica e manuale
4-  leadership, team work e autogestione
5-  risoluzione dei problemi e processi di decisione
6-  gestione dei carichi di lavoro
7-  crew coordination e procedure di handover, dove applicabili.

 

Il possesso di una Licenza di pilota CPL o superiore soddisfa i requisiti relativi alle conoscenze aeronautiche di base

 

Il rinnovo dell’Attestato di pilota di APR (Operazioni Critiche) è soggetto al superamento di un corso di aggiornamento teorico, da frequentare presso un Centro di Addestramento APR autorizzato, ed al superamento di uno skill test con un esaminatore APR.
Art. 23 Centri di Addestramento APR
ovviamente da leggere qualora interessati a frequentare un c orso ,
è comunque ovvio che ENAC autorizzi i vari centri dopo averne accertato le capacità e qualifiche

 

Sezione V – Regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo  (riassumendo tantissimo questa sezione )

 

Art. 24 Utilizzo dello spazio aereo
– senza riserva spazio aereo =VLOS/EVLOS non superiore 120m AGL massa operativa al decollo meno di 25KG
– comma 2 . vicinanze aeroporti ATZ CTR (informazioni disponibili sul sito d-flight ) seguire le circolari ATM
– comma 3 .operazioni specializzate al di fuori comma 1 e 2 possono essere svolte a seguito di nulla osta rilasciato da ENAC o AM
– comma 4 BVLOS richiedere spazi aerei segregati circolare ATM
– comma 5 operazoni nelle zone R(regolamentate ) P (proibite ) o restrizione di altra natura o genere non sono consentite , (informazioni sul sito d-flight )  deroghe a queste ultime zone possono essere ottenute rilasciate da ENAC o AM circolare ATM
– comma 6 , divieti temporanei istituiti da ENAC ( No Fly Zone ) informazioni sul sito d-flight
Art. 25 Interagenza con altro traffico
Le operazioni APR in VLOS/EVLOS non hanno diritto di precedenza sugli altri aeromobili
ed il pilota remoto, esercitando la capacità “see and avoid”, deve portarsi immediatamente a terra oppure ad un’altezza di sicurezza tale da non interferire con l’altro traffico.
Art. 26 BVLOS
1. Le operazioni in BVLOS necessitano di sistemi e/o procedure approvate da ENAC, per il mantenimento della separazione allo scopo di evitare le collisioni.
2. Le operazioni in BVLOS possono altresì essere effettuate secondo gli scenari tipo pubblicati dall’ENAC, con le condizioni e limitazioni in essi contenuti.
Art. 27 Fornitura dei servizi di navigazione aerea
alle operazioni SAPR non sono forniti i servizi di traffico aereo e non è richiesto l’uso del transponder all’interno dello spazio aereo nazionale.
Sezione VI – Disposizioni Generali per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto
Art. 28 Conservazione della documentazione
1. L’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto, il pilota, secondo le rispettive responsabilità, sono tenuti a mantenere e rendere disponibile all’ENAC la documentazione prodotta per dimostrare la rispondenza al presente Regolamento.
Art. 29 Comunicazione di eventi e indagini
– comunicare all’ENAC, entro le 72 ore dall’evento
– nel caso di incidente o inconveniente grave vige l’obbligo di informare entro 60 minuti
Art. 30 Sanzioni per inosservanza del Regolamento
in caso di inadempienza ai requisiti del presente Regolamento o quandol’operatore non si dimostra in grado di assicurarne la rispondenza
1. L’ENAC può adottare, provvedimenti di sospensione totale o parziale delle autorizzazioni , annullare privilegi ottenuti
2. L’effettuazione di operazioni specializzate e ricreative con l’uso di SAPR in carenza dell’autorizzazione dell’ENAC
l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle operazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 1174, 1216, 1228, 1231 del Codice della Navigazione, secondo le diverse fattispecie.
3. Il mancato rispetto delle regole fissate dal presente Regolamento da parte del pilota di APR comporta la sospensione della validità dell’Attestato o specifica autorizzazione
4. Le sanzioni amministrative saranno applicate in conformità delle previsioni della L- 689/81 mentre i provvedimenti di sospensione o revoca saranno adottati in conformità delle previsioni della L. 241/90.
Art. 31 Data Link
– Il data link facente parte dei SAPR deve assicurare l’attuazione delle funzioni di Command e Control con la necessaria continuità e affidabilità in relazione all’area delle operazioni.
– Il data link deve utilizzare frequenze autorizzate e scelte opportunamente in modo da minimizzare la possibilità di interferenze involontarie e volontarie che possano compromettere la  sicurezza delle operazioni.

 

Art. 32 Assicurazione
1. Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi adeguata allo scopo.

 

Art. 33 Security
1. L’operatore deve adottare misure adeguate a protezione del SAPR per prevenire atti illeciti durante le operazioni anche al fine di prevenire le interferenze volontarie del radio link.
2. L’operatore deve stabilire procedure per impedire l’accesso di personale non autorizzato all’area delle operazioni, in particolare alla stazione di controllo, e per lo stivaggio del sistema.
3. I dati notificati all’ENAC dai Centri di Addestramento APR di cui all’articolo 23, comma 3 sono resi accessibili alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
4. Gli operatori SAPR sono responsabili di verificare l’esistenza di eventuali disposizioni emanate dalla Autorità di Pubblica Sicurezza per le aree interessate dalle operazioni.

Art. 34 Protezione dei dati e privacy
1- Laddove le operazioni svolte attraverso un SAPR possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione.
2- l trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), con particolare riguardo all’utilizzo di modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’articolo 3 del citato Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali.

 

Sezione VII – Aeromodelli
Art. 35 Generalità

aggiungendo questa dicitura  sulla definizione di aeromodello
“impiegato esclusivamente nell’ambito di organizzazioni legalmente riconosciute.”..
hanno escluso qualsiasi altro utilizzo al di fuori di tali organizzazioni …
quindi non descriverò questa categoria , nella quale chi ne fa parte , conosce bene le regole degli associati

Sezione VIII – Disposizioni finali
Art. 36 Tariffe
1. Per gli aspetti amministrativi legati all’adempimento di quanto contenuto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dal Regolamento delle Tariffe dell’ENAC in vigore.
Le attività di ricerca e sviluppo di interesse istituzionale utili per l’attività di regolamentazione che rientrano in specifiche convenzioni stipulate dall’ENAC, sono soggette alla tariffazione della sola quota fissa relativa all’emissione del provvedimento di autorizzazione.

 

Art. 37 Norme transitorie
requisiti del presente Regolamento si applicano le seguenti disposizioni:
a)  Le dichiarazioni per operazioni critiche in scenari standard, di cui all’art. 10 comma 2, vengono rilasciate tramite il sito ENAC fino al 29 febbraio 2020.
A partire dal 1° marzo 2020 le dichiarazioni vengono rilasciate unicamente tramite l’accesso al portale D-Flight.
b)  Dal 1° luglio 2020 le dichiarazioni già rese dagli operatori per operazioni critiche in scenari standard tramite il sito ENAC decadono di validità. Entro il predetto termine tali dichiarazioni devono essere confermate tramite inserimento, senza oneri aggiuntivi, nel sito D-Flight.
c)  A far data dal 1° marzo 2020 gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code.
d)  A far data dal 1° luglio 2020 gli operatori/proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code.
e)  I piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative devono assolvere l’obbligo di conseguimento dell’attestato di competenza, di cui all’articolo 8 comma 1, dal 1° marzo al 1° luglio 2020. Oltre tale data, gli operatori/proprietari e i piloti di APR per uso ricreativo non potranno svolgere attività di volo in assenza dell’attestato di competenza.
f)  I piloti di APR impiegati per uso professionale che non ricadono nel successivo comma g), possono conseguire l’attestato di competenza secondo le previsioni dell’articolo 20 a partire dal 1° marzo 2020. Fino a tale data rimangono in vigore le previsioni in materia di cui al Regolamento Edizione 2 Emendamento 4 del 21 maggio 2018.
g)  Come stabilito dall’articolo 21 del Regolamento UE/2019/947, gli Attestati conseguiti in base alla regolamentazione nazionale mantengono la loro validità fino al 1° luglio 2021.
Qualora la loro scadenza naturale (cinque anni) avvenga prima di tale data per il rinnovo saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 2019/947 la cui data di applicazione è 1° luglio 2020. Nel caso in cui la scadenza dei cinque anni ricada oltre la data del 1° luglio 2021, gli Attestati saranno convertiti da parte dell’ENAC con unacertificazione di competenza in conformità alle previsioni del Regolamento (CE) 2019/947.

 

Art. 38 Decorrenza
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito internet dell’Ente e annulla e sostituisce l’Edizione 2 Emendamento 4 del 21 maggio 2018.