In questa pagina di approfondimento ci occuperemo della Limited Open Category  prevista dal  Regolamento europeo EASA  per l’esercizio dei droni privi di nuovo marchio CE.

Indice dell’argomento;


Introduzione
Il 31 dicembre 2020  è stato applicato, anche in Italia, il  Regolamento di esecuzione UE 2019/947  (successivamente modificato dal  Regolamento di esecuzione UE 2020/746), relativo alle norme e alle procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (UAS);

ovvero, i mezzi aerei a pilotaggio remoto, più comunemente noti come droni.

Abbiamo già trattato in maniera approfondita la Open Category, analizzandonel dettaglio le sotto categorie  (A1,  A2  e  A3) e classi(C0C4).

Ciascuna sotto categoria determina le modalità e i requisiti necessari per l’impiego degli  UAS, immessi sul mercato con il nuovo marchio di classe CE e la tipologia di operazioni.

Ma cosa succede a tutti gli UAS, privi di nuova marchiatura CE  (in pratica tutti droni di oggi)?. Dovremo  rinunciare  ad utilizzarli per sempre?

La risposta è NO! E vediamo insieme perché.

Cosa prevede il Regolamento

L’articolo 20 – UE 2019/947

Stabilisce che gli UAS  non conformi al  Regolamento Delegato UE 2019/945, qualora immessi sul mercato prima del 01/01/2023, possono continuare ad essere utilizzati alle seguenti condizioni:

  1. a) nella sotto categoria A1 (come definita nell’allegato parte A), a condizione che l’aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo (MTOM) < 250 g, compreso il carico utile
  2. b) nella sotto categoria A3 (come definita nell’allegato parte A), a condizione che l’aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo (MTOM) < 25 kg, compreso il carico

Ciò significa che, durante questo periodo transitorio, ovvero dal  31 dicembre 2020  al  31/12/2021, vieneistituita una categoria provvisoria, ribattezzata e nota ormai a tutti come Limited Open Category.

Questa consente a tutti gli UAS privi di nuova marchiatura di classe CE  (tutti i droni di oggi), di operare nella Open Category.

Anche in questo caso (come per la categoria Open), vi èuna suddivisione in  3  distinte  sotto categorie  (A1,  A2  e  A3) nelle qualioperano, come abbiamo visto in precedenza, gli  UAS in base alle limitazioni operative, ai requisiti per i piloti remoti e ai requisiti tecnici.

L’articolo 22 – UE 2019/947

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 20, tutti gli  UAS  non conformi ai requisiti dell’allegato (parti da 1 a 5) del  Regolamento delegato UE 2019/945, relativo alle norme per l’immissione sul mercato e la libera circolazione nel vecchio continente dei sistemi aeromobili senza equipaggio con il nuovo marchio di classe CE, possono continuare ad essere impiegati,  per un  periodo transitorio di 30 mesi  (originariamente 2 anni, poi slittati causa emergenza Covid) a decorrere da 1 anno dalla data dell’entrata in vigore del Regolamento stesso e soggetti alle seguenti condizioni:

  1. a) gli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo < 500 g devono essere utilizzati conformemente ai requisiti operativi di cui all’allegato parte A – UAS. OPEN.020 –  paragrafo 1, da un pilota remoto  con un livello di competenza definito dallo Stato membro  interessato;
  2. b) gli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo < 2 kg devono essere utilizzati mantenendo una distanza minima orizzontale di 50 metri dalle persone e i piloti remoti devono avere un livello di competenza almeno equivalente a quello di cui all’allegato parte A – UAS. OPEN.030 –  paragrafo 1;
  3. c) gli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo superiore a 2 kg e  < 25 kg  devono essere utilizzati rispettando i requisiti operativi di cui all’allegato parte A- UAS. OPEN.040 –  paragrafi 1  e  paragrafo 2, e i piloti remoti devono avere un livello di competenza almeno equivalente a quello di cui all’allegato parte A – UAS. OPEN.020 –  paragrafo 4 – lettera  b).

LA LIMITED OPEN CATEGORY

Le limitazioni operative, i requisiti tecnici e quelli per i piloti, sono indicate nell’allegato parte A  del  Regolamento di esecuzione UE 2019/947. Vediamo insieme i più rilevanti:

UAS. OPEN.010

Disposizioni Generali

1) La  Open Category delle operazioni  UAS  è suddivisa in tre sotto categorie A1,  A2  e  A3, in base allelimitazioni operative, ai requisiti per i piloti remoti e requisiti tecnici per gli UAS.

2) Qualora l’operazione con  UAS  comporti che il volo di un aeromobile senza equipaggio parta da un rilievo naturale del terreno o sorvoli un terreno che presenta rilievi naturali;

  • gli aeromobili senza equipaggio (UAS) devono essere mantenuti entro una distanza di 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre.
  • La misurazione delle distanze deve essere adeguata alle caratteristiche geografiche del terreno, quali; la presenza di pianure, colline, montagne.

3) Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio (UAS) entro una distanza orizzontale di 50 metri da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a  105 metri;

  • l’altezza massima  dell’operazione UAS  può essere aumentata fino a 15 metri al di sopra dell’altezza dell’ostacolo su richiesta dell’entità responsabile dello stesso.

UAS. OPEN.020

A1

Sorvolo di persone

Sopra le persone non coinvolte ma non sopra la folla Informazioni per i consumatori C0
Informazioni per i consumatori

Formazione e test online

C1

A1

Sorvolo di persone

Sopra le persone non coinvolte ma non sopra la folla
Informazioni per i consumatoriC0

Informazioni per i consumatori

Formazione e test online

C1

Le operazioni UAS  nella sotto categoria A1  devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

1) per gli aeromobili senza equipaggio (UAS) le operazioni devono essere effettuate in modo tale che;

  • il pilota remoto non consenta  all’aeromobile senza equipaggio (UAS)  di sorvolare assembramenti di persone.
  • si possa ragionevolmente  prevedere che non saranno effettuati sorvoli su persone non coinvolte.

Nel caso in cui si verifichi un sorvolo imprevisto di persone non coinvolte, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo durante il quale l’aeromobile senza equipaggio sorvola le persone in questione.

2) nel caso di un aeromobile senza equipaggio (UAS) di cui al  paragrafo 5 – lettere a)  ,  lettera b);

  • è previsto il sorvolo di persone non coinvolte, ma mai di sorvolare assembramenti di persone.

3) in deroga all’articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d), quando è attiva la modalità  “follow me”  le operazioni devono essere effettuate;

  • fino a una distanza massima di 50 metri dal pilota remoto.

4) le operazioni UAS devono essere effettuate da un pilota remoto che;

  • a) ha familiarità con il manuale d’uso fornito dal fabbricante dell’UAS.
  • b) deve aver completato un corso di formazione online, seguito dal superamento di un esame di conoscenza teorica online, organizzato dall’autorità competente o da un’entità riconosciuta dall’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione dell’operatore UAS.

 

L’esame deve comprendere 40 domande a scelta multipla  distribuite opportunamente tra i seguenti argomenti:

  • i. sicurezza aerea
  • ii. limitazioni dello spazio aereo
  • Iii. regolamentazione aeronautica
  • Iv. limitazioni delle prestazioni umane
  • v. procedura operativa
  • vi. conoscenza generale dell’UAS
  • vii. riservatezza e protezione dei dati
  • Viii. assicurazione
  • Ix. sicurezza

5) le operazioni devono essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:

a) se costruiti da privati, hanno MTOM (massa massima operativa al decollo)  < 250 g, compreso il carico utile euna  velocità massima diesercizio  inferiore a 19 m/s; o

b) soddisfano i requisiti di cui all’articolo 20 – lettera a).

UAS. OPEN.030

A2

Volo vicino alle persone

Una distanza di sicurezza da persone non coinvolte Informazioni per i consumatori

Formazione e test online

Prova teorica in persona

C2

A2

Le operazioni UAS  nella sotto categoria A2  devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:

1) devono essere effettuate da un pilota remoto che abbia familiarità con il manuale d’uso fornito dal fabbricante dell’UAS e sia in possesso di un certificato di competenza di pilota remoto, rilasciato dall’autorità competente o da un’entità riconosciuta dall’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione dell’operatore UAS.

Tale certificato deve essere rilasciato dopo che il pilota ha soddisfatto tutte le seguenti condizioni nell’ordine indicato:

  1. a) aver completato un corso di formazione online e superato l’esame di conoscenza teorica online di cui al punto   OPEN.020 – paragrafo 4 – lettera  b);
  2. b) aver completato un addestramento pratico autonomo nelle condizioni operative della sotto categoria A3 di cui al punto   OPEN.040 –  paragrafo 1  e  paragrafo 2;
  3. c) aver dichiarato il completamento dell’addestramento pratico autonomo di cui alla precedente lettera b) e aver  superato un ulteriore esame di conoscenza teorica online, organizzatodall’autorità competente o da un’entità riconosciuta dall’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione dell’operatore UAS.

L’esame deve comprendere almeno 30 domande a scelta multipla volte a valutare le conoscenze del pilota remoto in merito alle misure di attenuazione tecniche e operative del rischio a terra; tali domande devono essere distribuite opportunamente tra gli argomenti seguenti:

  • i.meteorologia
  • Ii. prestazioni di volo degli UAS
  • Iii. misure di attenuazione tecniche e operative del rischio a terra

UAS. OPEN.040

A3

Volo lontano dalle persone

Area in cui nessuna popolazione non coinvolta sarà in pericolo e distanza di sicurezza dalle aree urbane Informazioni per i consumatori

Formazione e test online

C3
C4

A3

Le operazioni UAS  nella sotto categoria A3  devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:

1) essere effettuate in un’area in cui il pilota remoto;

  • possa ragionevolmente prevedere di non mettere a rischio nessuna persona non coinvolta entro i limiti dell’area in cui fa volare l’aeromobile senza equipaggio  durante l’intero periodo dell’operazione UAS.

2) essere effettuate a una distanza orizzontale sicura di almeno 150 metri da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative.

3) essere effettuate da un pilota remoto che;

  • ha completato un corso di formazione online

4) essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:

  1. a) nel caso di UAS costruiti da privati, hanno una MTOM <25 kg compreso il carico utile, o
  2. b) soddisfano i requisiti di cui all’articolo 20 – lettera b).

 

SCHEMA: